EPR per le batterie in Italia dopo la transizione normativa del 2026
Passaggio 1
Inventariare le batterie
Passaggio 2
Classifica la categoria UE
Passaggio 3
Confermare il percorso del registro attivo
Passaggio 4
Formulare il preventivo e mantenere separato il flusso
| Controllo | Evidenze da conservare |
|---|---|
| Ambito | Soggetto, prodotto, canale, flusso e fonte |
| Azione esterna | Versione, data, soggetto autorizzato all'invio e ricevuta emessa |
| Mantenimento | Dati di origine, approvazione, fattura e prossima scadenza |
Si applica un nuovo quadro italiano
Il Decreto legislativo 29/2026, in vigore dal 7 marzo 2026, adegua il diritto italiano a Regolamento (UE) 2023/1542 e istituisce un nuovo registro dei produttori di batterie all'interno di RENAP.
Il precedente registro nazionale delle batterie resta attivo finché il nuovo registro non sarà pienamente attuato e non ne sarà annunciata l'apertura. Verifica lo stato ufficiale al momento del deposito.
Classifica la batteria e il produttore
Il nuovo quadro utilizza le categorie UE: batterie portatili, industriali, SLI, per mezzi di trasporto leggeri e per veicoli elettrici. Registra sia le batterie vendute singolarmente sia quelle incorporate nei prodotti.
I requisiti del produttore e del rappresentante autorizzato, la registrazione e l'adesione a un sistema di gestione devono essere verificati alla luce delle regole transitorie vigenti.
Indica i contributi solo tramite preventivo
I contributi al sistema e i requisiti operativi dipendono dalla categoria, dalla chimica, dall'uso e dal canale riconosciuto selezionato. Nessuna tariffa italiana per le batterie viene dedotta da un riferimento di mercato estero.
Richiedere una classificazione manuale e un preventivo, quindi conservare la registrazione applicabile, le evidenze di sistema e i dati ricorrenti.
Conclusione
L'ambito viene prima del modulo. Collegare l'entità giuridica, il prodotto, il canale di vendita e il flusso EPR alla regola effettivamente applicabile.
Le evidenze devono restare tracciabili. Conserva i dati di origine, le versioni, le approvazioni, i depositi, le ricevute e ogni documento rilasciato da un ente esterno.
Le decisioni di terzi non sono mai garantite. CONAI, i registri pubblici, i sistemi collettivi e i marketplace gestiscono autonomamente procedure, tempistiche e decisioni.